Studio Legale Avvocato Sigmar Frattarelli
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Malasanità, la prova del danno nelle infezioni ospedaliere Diritto sanitario

  • 7/3/2024

 


Gli oneri probatori a carico del danneggiato e delle strutture sanitarie. Un prontuario dalla Corte di Cassazione

 

Con la recente sentenza n.6386/2023, riguardo alle infezioni ospedaliere, la Corte di Cassazione ha finalmente delineato in maniera più chiara e perfino analitica gli oneri probatori che gravano rispettivamente sul danneggiato e sulla struttura sanitaria.

Per quanto concerne la prova, a carico del danneggiato, del nesso causale tra il comportamento dei sanitari e l’evento dannoso, la Corte ha precisato che essa non deve essere fornita in termini di assoluta certezza bensì in termini meramente probalistici facendo applicazione del criterio del "piu probabile che non".

Nel contempo la Corte ha spiegato che, a sua volta, alla struttura sanitaria compete la prova di aver adempiuto esattamente la prestazione o la prova della causa imprevedibile e inevitabile.

In particolare, spetta alla struttura provare: 1) di aver adottato tutte le cautele prescritte dalle vigenti normative e dalle leges artis, al fine di prevenire l’insorgenza di patologie infettive; 2) di dimostrare di aver applicato i protocolli di prevenzione delle infezioni nel caso specifico.

Proprio a tal fine la Corte nella sentenza in commento ha fornito un vero e proprio prontuario delle attività di prevenzione che le strutture sanitarie devono porre in essere per evitare l'insorgenza di infezioni nosocomiali.

Nello specifico l’ente ospedaliero deve dimostrare:

a) l’indicazione dei protocolli relativi alla disinfezione, disinfestazione e sterilizzazione di ambienti e materiali;

b) l’indicazione delle modalità di raccolta, lavaggio e disinfezione della biancheria;

c) l’indicazione delle forme di smaltimento dei rifiuti solidi e dei liquami;

d) le caratteristiche della mensa e degli strumenti di distribuzione di cibi e bevande;

e) le modalità di preparazione, conservazione ed uso dei disinfettanti;

f) la qualità dell’aria e degli impianti di condizionamento;

g) l’attivazione di un sistema di sorveglianza e di notifica;

h) l’indicazione dei criteri di controllo e di limitazione dell’accesso ai visitatori;

i) le procedure di controllo degli infortuni e delle malattie del personale e le profilassi vaccinali;

j) l’indicazione del rapporto numerico tra personale e degenti;

k) la sorveglianza basata sui dati microbiologici di laboratorio;

l) la redazione di un report da parte delle direzioni dei reparti da comunicare alle direzioni sanitarie al fine di monitorare i germi patogeni-sentinella;

m) l’indicazione dell’orario della effettiva esecuzione delle attività di prevenzione del rischio.

Pertanto, qualora non si dimostri che tutte le condotte di prevenzione sopra elencate sono state adempiute, sarà molto difficile e arduo per le strutture e gli operatori sanitari andare esenti da responsabilità per i danni subiti dai pazienti.

Avv. Sigmar Frattarelli

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