Studio Legale Avvocato Sigmar Frattarelli
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MORTE DEL PAZIENTE E RESPONSABILITA' MEDICA

  • 07/11/2020

Da molti anni si discute sul ruolo delle linee guida nell’ambito della responsabilità sanitaria.
Il legislatore per ben due volte ha modificato negli ultimi anni (Legge Balduzzi e Legge Gelli) la disciplina giuridica della responsabilità medica, proprio in relazione alle linee guida e alla loro rilevanza e valenza ai fini dell’accertamento della responsabilità del personale sanitario.
La giurisprudenza si è espressa ripetutamente sul tema soprattutto in quei casi giudiziari nei quali il medico per difendersi dalle accuse ha replicato di essersi attenuto alle linee guida.
Il principio emerso in prevalenza è che le linee guida rappresentano uno strumento di “indirizzo” del ragionamento del professionista sanitario e delle decisioni in ambito clinico, ma non un vincolo assoluto.
Pertanto, secondo la giurisprudenza, il medico “è sempre tenuto a prescegliere la migliore soluzione curativa, considerando le circostanze peculiari che caratterizzano il caso concreto e la specifica situazione del paziente, nel rispetto della volontà di quest’ultimo, al di là delle regole cristallizzate nei protocolli medici”. 
Si è, altresì, aggiunto da parte della giurisprudenza, che il rispetto delle linee guida “a scapito dell’ammalato non potrebbe costituire per il medico una sorta di salvacondotto, capace di metterlo al riparo da qualsiasi responsabilità, penale e civile, o anche solo morale”.
La valutazione della responsabilità medica, nel caso in cui dall’omissione colposa del medico sia derivato l’evento morte del paziente, non può prescindere dal rinvenire il nesso causale attraverso un giudizio ad alta probabilità logica, che convinca sul fatto che l’evento non si sarebbe verificato o che lo stesso si sarebbe potuto verificare ma in epoca posteriore a quello di causa o con intensità lieve, se si ipotizza come avvenuta l’azione doverosa ed escludendo ogni altra interferenza. 
Inoltre, nell’ipotesi di consulenze di parte che risultano contrastanti in merito alle circostanze non valutate nelle c.d. linee guida ma che, tuttavia, rendono peculiare il caso oggetto del giudizio, il giudice del merito non può indirizzare il suo giudizio solo rinviando a tali linee guida, ma dovrà motivare la sua decisione in base alle “leggi scientifiche adattate alle peculiarità del caso concreto”. 
A tal fine si rende necessario il giudizio controfattuale, con cui verificare l’efficienza causale del comportamento umano omesso, ossia occorre verificare se le cure omesse avrebbero salvato il paziente.
Tale giudizio deve fondarsi su due aspetti:
- le informazioni scientifiche 
- le contingenze peculiari del caso concreto.
Pertanto, nella valutazione occorre comprendere quale sia solitamente l’andamento della patologia accertata sul paziente, quale sia normalmente l’efficacia delle terapie, quali siano i fattori che solitamente influenzano il successo degli sforzi terapeutici.
Alla luce di quanto sopra, secondo la giurisprudenza, il nesso eziologico sussiste quando l’effetto positivo delle cure omesse sia caratterizzato da elevata probabilità logica, ovvero sia fortemente corroborato alla luce delle informazioni scientifiche e fattuali disponibili.
In buona sostanza, ai fini del giudizio controfattuale, non sono sufficienti le mere informazioni scientifiche, ma occorre esaminare anche le contingenze significative del caso concreto.
Ulteriore corollario di quanto sopra è che il rispetto delle linee guida da parte del medico non lo esonera da responsabilità, in quanto il sanitario è obbligato a valutare anche le condizioni del paziente.
In materia di responsabilità medica e di omicidio colposo del paziente, il fatto che il medico rispetti le linee guida accreditate dalla comunità scientifica non ne esclude automaticamente la colpa. 
Occorre infatti accertare se il quadro clinico specifico del paziente non imponga di seguire un percorso terapeutico diverso rispetto a quello previsto dalle linee guida.
Le linee guida, pertanto, non possono escludere che il medico, valutando la situazione specifica della paziente, individui altri elementi nella valutazione del quadro clinico i quali impongano l’adozione di misure e interventi di natura diversa ma pur sempre imposti e necessari, ovvero un percorso terapeutico diverso rispetto a quello indicato dalle linee guida.
Avv. Sigmar Frattarelli

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