Studio Legale Avvocato Sigmar Frattarelli
Studio Legale Avv. Sigmar Frattarelli
Studio Legale Avvocato Sigmar Frattarelli
Studio Legale Avvocato Sigmar Frattarelli

LE INFEZIONI OSPEDALIERE - RESPONSABILITA’ DELLE STRUTTURE SANITARIE

  • 05/12/2020

Le infezioni ospedaliere - tecnicamente definite I.C.A. Infezioni Correlate all’Assistenza - rappresentano uno fra i principali problemi dei sistemi di salute pubblica e sono determinate da un insieme di condizioni differenti sotto il profilo microbiologico, fisiologico ed epidemiologico.

Esse sono causate dalla presenza di microrganismi patogeni in ambiente ospedaliero e sono per definizione quelle infezioni che non sono presenti all’ingresso del paziente nell’ambiente di ricovero o di assistenza, ma che insorgono durante il ricovero e la degenza o, più raramente, dopo le dimissioni del paziente.

Si tratta quindi di infezioni correlate all’assistenza, i cui sintomi insorgono normalmente a partire dal terzo giorno di ricovero in poi.

Sotto il profilo statistico, dagli studi più recenti è emerso che:

- in Europa, le I.C.A. provocano ogni anno 37.000 decessi direttamente attribuibili e 110.000 decessi per i quali l’infezione rappresenta una concausa;

- in Italia ogni 100 pazienti ricoverati, circa 6,3 contraggono una I.C.A. durante la degenza in ospedale;

- su un totale di oltre 10 milioni di ricoveri annuali, si verificano oltre 600 mila I.C.A.;

- almeno l’1% di questi pazienti va incontro al decesso per cause direttamente riconducibili all’I.C.A.;

- sono almeno 6.000 i pazienti che muoiono in un anno in conseguenza di una I.C.A.;

- una quota superiore al 50% delle I.C.A. risulta evitabile con una corretta adesione alle linee guida di prevenzione e quindi almeno 3.000 decessi sarebbero evitabili ogni anno.

In relazione agli aspetti della evitabilità delle infezioni nosocomiali e della responsabilità, il criterio guida è rappresentato dalle regole giuridiche vigenti in materia di responsabilità medico-sanitaria, la quale configura una fattispecie di responsabilità contrattuale.

In particolare, ai fini del riparto dell’onere probatorio il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l’esistenza del contratto (o del contatto sociale) e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia ed allegare l’inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore, ovvero della struttura sanitaria e del suo personale, dimostrare che tale inadempimento non vi è stato, oppure che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante e determinante (in tal senso Cassazione Civile 11/03/2016, n. 4764).

Su tali basi sussiste la responsabilità delle strutture ospedaliere nella genesi dell’infezione correlata all’assistenza, salvo che si riesca a dimostrare che la propria struttura ed il proprio personale hanno agito nel pieno rispetto delle prescrizioni di diligenza e prudenza qualificata e proporzionata alla natura della prestazione, e che è stato fatto tutto il possibile per evitare il contagio in base alle indicazioni condivise dalla letteratura scientifica, nonché dalle vigenti previsioni normative.

La struttura sanitaria ha, quindi, l’onere di dimostrare di aver posto in essere e rispettato le più idonee ed efficaci misure di prevenzione e di vigilanza.

Pertanto, in mancanza di prova in ordine alla effettiva sterilità dei locali in cui è stato eseguito l’intervento e della strumentazione utilizzata, così come in ordine ai protocolli adottati per la prevenzione di infezioni ospedaliere ed alle verifiche e precauzioni adottate a tal fine, la struttura e i medici vanno considerati responsabili per l’infezione nosocomiale contratta dal paziente.

Va detto al riguardo che nel caso delle infezioni correlate all’assistenza, ancorché sia accertata con sicurezza la natura nosocomiale del batterio che ha contagiato il degente e la provenienza dello stesso, è quasi impossibile risalire alla persona del responsabile, individuare il luogo del contagio, lo strumento contaminato o il contatto con gli operatori sanitari o, comunque, la specifica fonte del contagio.

Tuttavia, tale difficoltà di individuazione non può ripercuotersi negativamente sulla tutela del danneggiato, ed è per tale motivo che in un’ottica di prevenzione e di incentivazione al miglioramento dei protocolli clinico-assistenziali, viene individuata quale responsabile, in via presunta, la struttura sanitaria, salvo prova liberatoria contraria consistente nel dimostrare di aver adottato ogni misura idonea, secondo la migliore scienza e tecnica del momento, a prevenire l’infezione, e che l’infezione era imprevedibile, o se prevedibile, era inevitabile.

Il paziente, invece, ha solo l’onere di provare il nesso di causalità tra l'insorgenza dell'aggravamento di situazioni patologiche e la condotta del sanitario, in quanto il danno-evento è rappresentato dalla lesione del diritto fondamentale alla salute del paziente e non dal perseguimento delle leggi scientifiche al cui soddisfacimento è preordinata l'obbligazione sanitaria.

Ne consegue che la semplice produzione dei protocolli previsti in ospedale per le medicazioni in fase post-operatoria è insufficiente ad integrare la prova liberatoria, da parte della struttura, che il danno subito dal paziente si è verificato per causa a sé non imputabile.

Emerge, conseguentemente, che nell'ambito delle infezioni nosocomiali, il paziente danneggiato deve provare, avvalendosi anche di presunzioni, di aver subito l'aggravamento o l'insorgenza della situazione patologica in conseguenza dell'inadempimento di un atto dovuto alla struttura sanitaria, come l'accessorio idoneo della struttura sanitaria rappresentato dal non aver espletato le misure indicate nei suoi stessi protocolli post-operatori; per tale motivo la semplice produzione dei protocolli ospedalieri antisepsi non è sufficiente a dimostrare l'assenza di responsabilità della struttura.

Questo perché il danno-evento non consiste nella violazione in sè delle leges artis, ma nella violazione del diritto alla salute del paziente.

Avv. Sigmar Frattarelli

 

Richiesta informazioni

Dichiaro di aver letto e approvato l'informativa ai sensi dell'art 13 del GDPR 679/2016

Condividi questa pagina:

Vuoi saperne di più sui nostri servizi?